Servizio di Conciliazione ARERA

Gli standard

Per la risoluzione delle problematiche relative al contratto di fornitura, i clienti hanno a disposizione strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie definite Alternative Dispute Resolution (ADR). Gli strumenti di ADR sono procedimenti, previsti per legge e dalla regolazione di settore, con i quali i clienti trovano una soluzione condivisa con il soggetto che eroga loro il servizio, senza necessità di ricorrere al giudice ordinario. Le ADR sono tra gli strumenti meno onerosi a disposizione del consumatore e presentano, talvolta, procedure gratuite.

Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il D. lgs. 130/2015, che recepisce la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori dettando una disciplina organica sulle ADR. Tale decreto ha modificato il Codice del Consumo (d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) aggiungendo il Titolo II-bis Risoluzione extragiudiziale delle controversie e sostituendo l’art. 141 con gli articoli dal 141-bis al 141-decies.

Con Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), il Governo ha dato esecuzione alla volontà di riformare la giustizia italiana prevista dall’accordo siglato dall’Italia con l’Unione Europea. La Riforma mira a velocizzare i tempi del processo civile apportando sensibili modifiche anche alle procedure ADR di mediazione e negoziazione assistita (le quali entreranno in vigore dal 30 giugno 2023) estendendo il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria. Nell’attuale elenco che prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia sono stati inclusi anche i contratti di somministrazione.

Il 5 maggio 2016, con la delibera 209/2016/E/com l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione (TICO). Il provvedimento disciplina lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer o utenti finali e operatori o gestori.

Il cliente finale, dunque, che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo o non abbia ricevuto risposta nei termini previsti, prima di ricorrere al giudice ordinario dovrà obbligatoriamente ricorrere – a far data dal 1° gennaio 2017 – all’esperimento di uno strumento di ADR.

Il ricorso ad una procedura ADR, pertanto, si configura per il cliente finale come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale che voglia eventualmente intraprendere.

Italpower e ADR

Italpower Energia partecipa attivamente allo svolgimento delle ADR tramite il Servizio Conciliazione Energia presso lo sportello del consumatore dell’Acquirente Unico (delibera 260/2012/E/com e ss.mm.ii.), una procedura attivabile gratuitamente dal cliente e prevede l’obbligo di Italpower Energia a prendervi parte.

Per il Servizio Conciliazione Energia presso lo sportello del consumatore di Acquirente Unico è possibile presentare la domanda di conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto al fornitore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo senza ricevere risposta. E’ anche possibile attivare il Servizio in presenza di un rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale.

Alcuni link e indirizzi utili

Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com, è possibile consultare la pagina dedicata al Servizio Conciliazione Energia.