Costituzione in mora
Gas
In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, Italpower Energia costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. Italpower Energia specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento (incluso l’invio di un fax).
Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un’offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o una delle Offerte PLACET, Italpower Energia addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l’invio dei solleciti e delle diffide di pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un’offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Italpower Energia addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo pari a 5€ oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l’attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
In assenza di pagamento, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque trascorsi almeno 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora, Italpower Energia presenterà all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura gas per morosità.
Nel caso di Cliente che abbia scelto un’offerta diversa dall’offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Italpower Energia potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il contratto di somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese. In caso di impossibilità di procedere all’intervento di sospensione dell’alimentazione del misuratore e persistendo l’inadempimento, si potrà dar luogo da parte del distributore a un tentativo di intervento di interruzione sulle tubazioni di allacciamento; in tal caso, il contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione. Per fruire, nuovamente, della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 4 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiante, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
- Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente
a. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
b. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.
Energia elettrica
In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, Italpower Energia costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. Italpower Energia specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento (incluso l’invio di un fax).
Qualora il Cliente abbia sottoscritto una delle Offerte PLACET, Italpower Energia addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l’invio dei solleciti e delle diffide di pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un’offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Italpower Energia addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo pari a 5€ oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l’attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In assenza di pagamento, Italpower Energia presenterà all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura gas per morosità non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e non prima di 25 giorni dalla notifica al cliente della diffida per i PdF connessi in bassa tensione per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza prima della sospensione come in seguito specificato; per gli altri PdF il termine minimo per la richiesta di sospensione è di 40 giorni dalla notifica della diffida al cliente.
Tale sospensione, nel caso in cui il misuratore sia in bassa tensione e qualora ne sussistano le condizioni tecniche, sarà preceduta da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile. In caso di mancato pagamento decorsi 15 giorni dall’intervento di riduzione di potenza, verrà effettuata la sospensione della fornitura e, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di energia elettrica, il contratto di somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. e senza ulteriore comunicazione alla prima fine mese utile, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica per i quali è stato conferito mandato ad Italpower Energia.
Nel caso in cui l’utenza sia non disalimentabile, come da normativa vigente, si procederà direttamente alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione.
Successivamente si procederà al recupero del credito e saranno, inoltre, addebitati al cliente i costi di riduzione ed eventuale riattivazione, le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori e le spese sostenute per la diffida e i solleciti di pagamento inviati.
In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell’art. 3 del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiante, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
- Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
a. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
b. Il mancato rispetto del termine minimo di tre giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.